CODICE DEONTOLOGICO DEL LOGOPEDISTA
APPROVATO DALLA F.L.I. IL 13.2.1999
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento
professionale del Logopedista, in ogni ambito e stato giuridico in cui questo operi, allo
scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del
cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e della carenze professionali.
Art. 2
I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, sono
tenuti all’osservanza del presente Codice Deontologico.
Art. 3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che
sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni
disciplinari previste dalle leggi vigenti.
TITOLO II
COMPITI E DOVERI DEL LOGOPEDISTA
Art. 4 – Obiettivi
Finalità dell’intervento logopedico è il perseguimento della salute della persona, affinchè
possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni
fisiologiche. Nel caso di un disturbo di linguaggio e/o di comunicazione e/o da loro
eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il
recupro delle abilità e della competenze finalizzate alla comunicazione o mediante
l’acquisizione e il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed
all’inserimento sociale.
Art. 5 – Oggetto
1. L’intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne avanza la richiesta in modo
autonomo per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età,
sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia,
e nel rispetto, comunque della normativa.
2. L’intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o
alle Istituzioni che ne richiedono la consulenza.
Art. 6 – Aggiornamento professionale
1. Il Logopedista è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli
ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica logopedica
ed interdisciplinare, nonché professionale in risposta alle esigenze sociali; dovrà essere
stimolata la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie
capacità professionali e della propria condotta personale.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di quattro anni, è consigliabile la
frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di
aggiornamento mirati alle necessità professionali, o – in alternativa – ad un programma di
frequenza di un tirocinio guidato, la cui attestazione dovrà essere sottoposta la parere
vincolante della commissione scientifica dell’Ordine professionale.
Art. 7 – Ambiti professionali
1. Gli ambiti di inrervento del Logopedista sono rivolti :
a) al trattamento logopedico finalizzato alla cura dei disturbi del linguaggio e della
comunicazione, così come specificato dalle competenze previste dal Profilo
Professionale (D.M. 742/94), attraverso l’espletamento degli Atti specificati al
successivo art. 8;
b) alla didattica, in qualità di tutor per il tirocinio degli allievi logopedisti, di docente
delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore
tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Diploma Universitario di Logopedista;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione dei servizi, dipartiemnti, uffici o unità organizzative.
2. Docenza
Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione
di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento
professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor,
al tirocinio degli allievi logopedisti, offrondo loro un modello logopedico consono alla
migliore qualità professionale in ottempranza al presenta Codice Deontologico; ricopre
l’incarico di coordinatore tecnico-pratico e di tirocinio nei corsi di D.U. di Logopedista
(prevista dall’art. 18 lettera c) dalla tab. XVIII-ter del D.M. del 24 luglio 1996) applicando
un modello organizzativo che consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal corso di
studi.
3. Ricerca scientifica
a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito logopedico e in ambito
inrerdisciplinare, purchè gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le finalità
caratteristiche della Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e
professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le
informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento
della ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e di
riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona
oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione
della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad
interrompere la propria partecipazione in qualsiasa momento e senza alcun obbligo di
giustificazione.
4. Direzione
Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di
funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di
servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da
un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.
Art. 8 – Atti professionali
L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito
pubbico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua con riferimento ad una
esplicita diagnosi medica. L’assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica
avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli
atti professionali peculiari del Logopedista.
L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:
a) bilancio
b) consulenzacounselling
c) educazione/rieducazione/riabilitazione
d) monitoraggio
e) osservazione
f) programmazione del trattamento/intervento
g) prevenzione
h) revisione del programma di intervento
i) semeiotica
j) testatura
k) valutazione/verifica dell’efficacia del trattamento/ della terapia
Art. 9 – Cartella logopedica
1. La cartella logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e
delle metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro
fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi
conseguiti, anche al fine di costituire documentazione formale del trattamento espletato.
2. Tale documento, che – ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati – assume
connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle
disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati
personali.
TITOLO III
RAPPORTI PROFESSIONALI
Art. 10 – Abilitazione all’esercizio della professione
Il Logopedista esercita attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio
universitario abilitante e l’eventuale iscrizione all’apposito Albo. L’inosservanza di una delle
suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione.
Art. 11 – Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le
persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di
deroga all’infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
Art. 12 – Consenso informato
Il Logopedista non può espletare alcun atto professionale senza un valido ed esplicito
consenso del paziente o dei suoi legali rappresentanti che deve conseguire ad una dettagliata
informazione , adeguata alla capacità di comprensione ed ad ogni altro elemento utile a
determinare la compiuta consapevolezza dei trattamenti da effettuare. La forma scritta,
indicata nei casi di maggiore complessità o prevedibile durata delle cure, deve comprendere
un’idonea documentazione dell’informazione somministrata e del rispetto dei tempi necessari
al paziente per meditare sulle alternative e su tutti gli elementi che formano oggetto del
consenso.
Il Logopedista deve accertare le persistenza della continuità del consenso durante lo
svolgimento delle cure ed attivarsi per ogni supplemento di informazione richiesto dal
paziente, ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile
adesione al proseguimento della cure o in presenza di esplicito rifiuto.
Art. 13 Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su
una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le
quali concretizzare il contratto di cura, madiante una idonea informazione al destinatario
circa il programmma di intervento e gli obiettivi.
2. Il paziente ha il diritto di conoscere l’entità dell’eventuale onere economico a suo carico a
fronte del trattamento e le sedi in cui esso verrò condotto.
3. L’onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente liberoprofessionale
deve essere adeguato all’impegno professionale e non deve essere inferiore
ai livelli minimi stabiliti periodicamente dalla Federazione Nazionale degli Ordini.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione terapeutica
a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo
ad esporre le indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità
della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura,
nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche
ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove
intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la
propria professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non
risulti sussistere il consenso della persona in cura o l’efficacia terapeutica; dovrà in tale
ipotesi procedere alla rivalutazione della linee di condotta e al riottenimento del
consenso del paziente.
Art. 14 Rapporti con i colleghi
1. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale le
ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza
nell’espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in
merito all’obbligo di comunicazione all’Autorità giudiziaria da parte degli esercenti le
Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Ordine Professionale di
ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di
Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3. Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo
censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza
che non sia ispirata ai principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì
attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intezione di cambiare Logopedista, il titolare del
trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio della informazioni utili al nuovo
professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di
rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più
Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e
incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali
divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio
Direttivo dell’Ordine Professionale.
6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per i limiti di
competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad un
altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza
in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli allievi
logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di
validazione terapeutica è obbligo del Logopedista e favorisce l’evoluzione e la
promozione della Logopedia.
Art. 15 – Rapporti con altri porfessionisti
E’ auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di
natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti
avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l’ottimizzazione del proprio
livello qualitativo professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di
comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla
discrezione ed al segreto.
Art. 16 – Rapporti con altre Istituzioni
I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono
regolati dai rispettivi contratti e regolamenti nel rispetto delle norme di legge
Art. 17 – Rapporti con il pubblico
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui
esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della
pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione.
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della
professione, evitando in qualsiasi modo di :
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia e il benessere
del paziente;
c) favorire l’esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o
coercitivi;
e) ricevere compensi derivati da speculazione commerciale, di qualisiasi natura e
provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi
contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla
diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre il trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine
di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.
TITOLO IV
NORME ATTUAZIONE
Art. 18
L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i
Logopedisti, ed è sottoposta a vigilanza da parte dell’Ordine professionale nei termini
consentiti dalla normativa vigente.
TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 19
Visto il D.P.R. n . 221del 5 aprile 1950, le sanzioni disciplinari previste sono :
1) l’avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) la sospensione temporanea dell’esercizio della professione per un tempo definito da uno a
sei mesi;
4) la radiazione dall’Albo Porfessionale, in caso di reati previsti dal Codice Penale. Contro di
esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante
ricorso ad una Commissione DisciplinareRegionale costituita su base elettiva e con sede
presso l’Ordine Provinciale del Capoluogo di Regione.
TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA
Art. 20
E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in
adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché
alla normativa vigente.
Art. 21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo, che potrà incaricare una o più
persone esperte a istituire ina commissione temporanea.
Art. 22
Modifiche del presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza degli
Ordini Professionali e deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo della Federazione
Nazionale dell’Ordine.