Profilo Professionale del Logopedista

Decreto 14 settembre 1994, n. 742.
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
del logopedista.

Art. 1
1. E’ individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l’operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella
prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della
comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
2. L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che
provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap
comunicativi.
3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie
competenze, il logopedista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, iI bilancio
logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità
comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione
della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
c) propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in
quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero
funzionale.
4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2
1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare postbase
in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art.3
1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell’ art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio
della professione.

Art.4
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base
al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai
fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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